Regolamento interno Porto di Giardini Naxos
Art.1 – Pertinenza
Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di comportamento che vincolano tutti coloro che utilizzano la concessione demaniale, le infrastrutture e i beni relativi assentiti al “Consorzio Marina di Naxos” operante in località Giardini Naxos, Approdo turistico, e relativi servizi.
Art. 2 – Ambito di Applicazione
Il presente Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi assentiti in concessione o che prestano la loro opera nell’ambito portuale. Il “Consorzio Marina di Naxos” provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e nei Gazebo dei singoli pontili. Il Consorzio si riserva di integrare e/o modificare il presente Regolamento per effetto di obiettive esigenze organizzative e gestionali non emerse o previste al momento della sua redazione iniziale. Si evidenzia che l’ultima versione valida è quella affissa nei locali della Direzione, e nei Gazebo dei pontili.
Art. 3 – Responsabilità ed Obblighi
I soggetti indicati all’ Art. 2 sono tenuti alla stretta osservanza, delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni impartite dal Consorzio, nonché della Legge, delle norme di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza, e sono responsabili, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse ed, in particolare, per i danneggiamenti provocati ad altre unità e/o strutture per causa di forza maggiore, da avverse condizioni meteo marine, da precario ormeggio e da ogni altra causa. L’utente risponde a tutti gli effetti del comportamento dei propri ospiti ed è quindi responsabile di eventuali incidenti causati da essi.
L’utente è tenuto a far rispettare il regolamento ai propri ospiti. I soggetti indicati all’ Art. 2 devono mettere in atto tutti i dispositivi idonei a proteggere le cose di loro proprietà da furti, danneggiamenti e simili.
Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; il Consorzio può disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni alle Autorità competenti. Il Consorzio e i concessionari non rispondono di eventuali furti, danneggiamenti, incendi, nonchè di ogni danno a persone o cose, che si dovessero verificare negli ambiti demaniali marittimi concessi, delle zone finitime, di gavitelli esterni ed a bordo delle unità da diporto.
Art.4 – Direzione
La Direzione dei pontili è affidata alle Società Concessionarie che la esercitano a mezzo dei loro legali rappresentanti, e/o da personale che potrà essere incaricato dalle medesime per singoli atti o tipologie oppure per mandato circoscritto nel tempo.
Art.5 – Guardiania
Il Consorzio si riserva di disporre, anche indirettamente, servizi di sorveglianza all’interno degli ambiti demaniali marittimi concessi anche attivando o consentendo l’attivazione di sistemi di videosorveglianza con eventuale registrazione delle immagini.
Art.6 – Sanzioni
A prescindere da eventuali autonomi provvedimenti dell’ Autorità competente, il Consorzio, nella sua qualifica di esercente le funzioni di Direzione, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire l’osservanza del presente Regolamento e delle norme vigenti. Nei confronti degli inadempienti potrà adottare il provvedimento di sospensione dell’uso del posto barca ferma ogni azione di Legge.
Art.7 – Combustibili e Relativa Prevenzione Rischi
Il rifornimento deve avvenire solo attraverso gli impianti delle stazioni di servizio fisse ed autorizzate. Sulle unità in sosta il combustibile può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di Legge; nessun altro recipiente contenente combustibili deve essere lasciato a bordo.
E’ fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell’avviamento.
I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando si lascia l’unità da diporto le bombole devono essere chiuse.
Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Tutte le unità che entrano nell’approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con la normativa vigente anche in materia di sicurezza.
In caso di incendio, il responsabile dell’unità interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo o comunque disponibili, provvedendo nel contempo ed il più rapidamente possibile ad inviare gli opportuni allarmi.
Art. 8 – Divieti
Nell’ambito delle aree e degli specchi acquei concessi è vietato, in particolare:
•L’accesso agli estranei ai moli ed ai pontili di ormeggio, escluso ospiti e/o parenti accompagnati dal proprietario dell’unità da diporto;
•Depositare o manipolare combustibili o comunque sostanze infiammabili;
•Utilizzare sistemi di connessione alle colonne erogatrici di servizi non adeguati alla vigente normativa;
•Occupare superfici e pontili con imbarcazioni, fuoribordo, attrezzi, passerelle, biciclette, cordame, materiali, o cose;
•Disperdere immondizia o sostanze inquinanti anche attraverso lo scarico dei reflui di bordo;
•Effettuare balneazione ed immersioni, stazionare con le unità fuori dagli appositi spazi, oltre qualsiasi attività incompatibile con la sicurezza e le esigenze dell’approdo;
•Lavare le unità con detergenti non biologici;
•L’uso non giustificato di acqua;
•Lasciare fuoribordo natanti di servizio o altro.
Art. 9 – Lavori alle Unità da Diporto e Operazioni Varie
Chiunque intenda eseguire interventi manutentivi, riparativi od altro alle unità da diporto ed alle loro dotazioni, all’interno delle aree di cui all’art. 1, deve obbligatoriamente richiedere autorizzazione alla direzione, che coordinerà l’ingresso e l’orario addebitando al richiedente la cifra di € 30 extra per spese forfetarie di Luce ed Acqua. Non saranno ammesse ditte non in regola con le vigenti norme del lavoro in particolar modo in materia di sicurezza.
Ogni operazione di varo, alaggio, deve essere richiesta alla Direzione che si riserva di effettuarla, direttamente o indirettamente, a spese del committente.
Art.10 – Assegnazione ed Uso Posti Barca
L’assegnazione dei posti barca avviene appena questi si rendono disponibili ed il posto barca è strettamente personale.
Le imbarcazioni non possono costituire sede di attività commerciale o professionale salvo espressa autorizzazione del Consorzio.
L’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione dei canoni vigenti, di quanto stabilito nel Contratto di Affitto posto barca.
I canoni saranno differenziati per categorie:
-Fino a 3,5 X 1,5 Metri F.T. 800 euro
– Fino a 5 X 2 Metri F.T. 1500 euro
– Fino a 6 X 2,5 Metri F.T. 1700 euro
– Fino a 7 X 2,8 Metri F.T. 1900 euro
– Fino a 8 X 3 Metri F.T. 2100 euro
– Fino a 9 X 3,2 Metri F.T. 2300 euro
– Fino a 10 X 3,5 Metri F.T. 2500 euro
Le misure delle unità ammesse non devono superare come lunghezza e larghezza quelle previste per le categorie dei relativi posti barca. Le misure dichiarate all’atto della stipula del contratto di affitto dei posti barca, devono essere intese in lunghezza e larghezza secondo la dicitura “fuori tutto”. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell’imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.). Non sono ammessi limiti di tolleranza.
L’assegnazione dei posti barca e l’esercizio dei diritti conseguenti compresi quelli riferiti alla durata contrattuale del rapporto di uso dello stesso posto barca, normalmente della durata di 5 mesi, salvo proroga, ed eventuali eccezioni per motivate più brevi vigenze contrattuali è strettamente dipendente dalle misure su indicate dichiarate che la Direzione si riserva di verificare in tempi anche successivi e comunque quando lo ritenga opportuno.
La proprietà dell’imbarcazione ed i dati relativi alla stessa sono rilevati dai documenti di Legge della medesima, per i natanti il titolo di proprietà ed i dati degli stessi dovranno essere corredati da idoneo documento. E’ fatto obbligo, al proprietario dell’unità da diporto, di presentare al Consorzio fotocopia di documento di identità in corso di validità e del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale, copia della assicurazione e del libretto di ogni motore presente a bordo, più copia del libretto di navigazione nel caso di natanti immatricolati.
Il posto barca può essere variato a discrezione della Direzione in caso che la variazione sia dettata da motivi di sicurezza, il costo della operazione sarà a carico del proprietario dell’unità da diporto.
Le unità da diporto che ormeggiano senza titolo possono essere rimossi a rischio e spese dei proprietari; la loro restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, rimessaggio, risarcimento danni eventualmente causati ferma ogni azione di Legge.
Art. 11 – Posti in Transito
Le unità “in transito” in attesa di assegnazione di un posto di ormeggio, dovranno sostare fuori dall’approdo al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio alle manovre, facendone preventiva richiesta al Consorzio. L’utente in transito, appena ormeggiato nel posto assegnatoli, dovrà presentarsi con i documenti di Legge negli uffici della Direzione al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere la fruizione dei servizi.
Art. 12 -Titolare di Posto Barca e Subentro
Non è consentito cedere a qualsiasi titolo o locare il posto barca assegnato.
La vendita della unità da diporto non dà diritto al compratore di subentrare nell’uso del posto barca.
Il posto barca è assegnato al cliente in riferimento ad una specifica imbarcazione.
Art. 13 – Modalità di manovra e di ormeggio
Nell’ambito dell’approdo la velocità massima consentita è di 2 nodi.
Tutte le manovre eseguite all’interno dell’approdo devono essere finalizzate esclusivamente all’ingresso o all’uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da non intralciare gli specchi acquei e, comunque, nella massima salvaguardia della incolumità di persone e cose.
In caso di avverse condizioni meteo marine e/o quando la Direzione lo ritenga opportuno le unità da diporto avranno, in base all’attuale disponibilità del servizio, l’ausilio di un ormeggiatore/rimorchiatore con addebito all’utente del costo relativo.
Nel caso in cui le condizioni meteo marine siano talmente avverse da mettere in pericolo l’incolumità del personale addetto all’assistenza, i servizi possono essere sospesi per motivi di sicurezza.
Tutte le unità devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature di ormeggio predisposte dalla Società; I proprietari delle unità da diporto restano responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.
Ogni utente assicurerà agli anelli del pontile idonei cavi di ormeggio (non forniti dalla Società), e solo questi ultimi verranno assicurati alle sistemazioni di bordo.
Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento al molo in cui essa è ormeggiata; pertanto egli è obbligato a proteggerla anche con adeguati n° 6 parabordi .
Non è consentito di utilizzare come parabordi strumenti non realizzati esclusivamente per detta funzione.
Alle unità a vela che restano ferme in porto, inoltre, è fatto obbligo di legare le drizze delle manovre correnti.
In caso di mancata osservanza dei su indicati obblighi, la direzione potrà sollecitare gli occupanti dell’imbarcazione ad eseguirli; in loro assenza la stessa potrà eseguirli addebitando al proprietario il costo relativo.
Art. 14 – Servizi
I servizi sono destinati agli assegnatari dei posti barca, ai loro familiari ed ospiti.
L’accesso e la fruizione degli stessi da parte di terzi deve essere autorizzata dalla Direzione.
A ciascuna unità ormeggiata spetta, nelle apposite colonnine presenti nei pontili, il prelievo di acqua (non garantita per uso potabile) e l’erogazione di energia elettrica.
L’erogazione dei servizi potrebbe subire interruzioni per esigenze funzionali, di sicurezza o per causa indipendente dalla volontà della Direzione e dei Concessionari.
Art. 15 – Recessione
Il mancato rispetto del presente regolamento è CAUSA DI RECESSO DEL CONTRATTO DI ORMEGGIO a insindacabile giudizio della Consorzio.
Il Consorzio restituirà, in tal caso, all’Armatore/Utente la somma residua relativa al periodo non goduto, decurtata del 70 % a titolo di risarcimento danni.
Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Messina.